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Sez. 3, Sentenza n. 2752 del 12/02/2015 (Rv. 634434 - 01)

LOCAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DEL LOCATORE | Mantenimento delle locazioni da lui concluse ex art. 1606 cod. civ. - Presupposti - Risoluzione del preliminare da cui gli era derivato il possesso - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634434-01

LOCAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DEL LOCATORE

In materia di locazioni di immobili urbani, l'art. 1606, primo comma, cod. civ. - a tenore del quale, nel caso in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingua con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse, aventi data certa, sono mantenute purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio - presuppone unicamente la sussistenza del diritto del locatore alla data di stipula del contratto di locazione, indipendentemente da vicende successive idonee a comportarne retroattivamente l'estinzione, sicché essa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto del locatore sulla cosa si estingua, con effetto retroattivo, per risoluzione del preliminare da cui gli era derivato il possesso della cosa locata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1606 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)