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Sez. 3, Sentenza n. 7189 del 12/05/2003 (Rv. 562882 - 01)

LOCAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DEL LOCATORE | Mantenimento delle locazioni da lui concluse - Presupposti - Sussistenza del diritto del locatore di stipulate la locazione alla data del relativo contratto - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562882-01

LOCAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO DEL LOCATORE

In materia di locazione di immobili urbani, l'art. 1606, primo comma, cod. civ., stabilendo che, nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio, presuppone che sia sussistente il diritto del locatore alla data di stipula del contratto di locazione e che, successivamente, si verifichi un fatto estintivo di tale diritto, avente efficacia retroattiva; pertanto, la norma non è applicabile se il locatore, al momento della stipula del contratto, non era titolare del diritto di dare in locazione l'immobile, non essendo a detto fine sufficiente che egli ne avesse il possesso senza titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)