Sez. 1, Sentenza n. 4647 del 28/10/1977 (Rv. 388250 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATO ASSOLVIMENTO - RISULTANZE PROCESSUALI - PROVENIENZA DALLA PARTE DIVERSA DA QUELLA TENUTA A DARE LA PROVA - VALORE PROBATORIO - PERSISTENZA.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATO ASSOLVIMENTO - RISULTANZE PROCESSUALI - PROVENIENZA DALLA PARTE DIVERSA DA QUELLA TENUTA A DARE LA PROVA - VALORE PROBATORIO - PERSISTENZA.*
Il principio in base al quale l'Onere della prova incombe alla parte che allega i fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione non osta a che il giudice, in Sede di decisione della causa, possa desumere il proprio convincimento sulla verita di quei fatti da tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, ancorche forniti dalla controparte. (V 1385/74, mass n 369465).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)