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Sez. 3, Sentenza n. 1385 del 15/05/1974 (Rv. 369465 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATO ASSOLVIMENTO - CONSEGUENZE - DESUMIBILITA DELLA PROVA DALLE RISULTANZE PROCESSUALI - RILEVANZA - PROVENIENZA DALLA PARTE DIVERSA DA QUELLA TENUTA A DARE LA PROVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369465-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATO ASSOLVIMENTO - CONSEGUENZE - DESUMIBILITA DELLA PROVA DALLE RISULTANZE PROCESSUALI - RILEVANZA - PROVENIENZA DALLA PARTE DIVERSA DA QUELLA TENUTA A DARE LA PROVA - IRRILEVANZA.*

L'indagine sull'incidenza dell'Onere della prova e rilevante e necessaria soltanto in relazione ai fatti decisivi che il giudice non possa accertare iuxta alligata et probata, nel senso che, di fronte al risultato negativo della prova della domanda o della eccezione, il giudice non puo che trarre, dall'inadempimento dell'Onere probatorio, la conseguenza della soccombenza della parte che quella prova era tenuta a dare. E invece superflua quella indagine quando il giudice, dalle prove acquisite al processo e da qualunque parte fornite, puo desumere il proprio convincimento sulla verita dei fatti allegati a fondamento della domanda o della eccezione; nel qual caso, mentre il giudice ha il potere-dovere di valutare le prove nel loro complesso e indipendentemente dalla loro provenienza dall'una o dall'altra parte, ciascuna di queste, d'altronde, deve subire il vaglio cui il giudice sottopone quelle prove, quale che ne sia stato l'esito ed a prescindere dal fatto che l'Onere della prova fosse o meno a suo carico. (V 362'72, mass n 356248).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)