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Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 07/01/1988 Ud. (dep. 07/05/1988) Rv. 178348 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - AI DANNI DI ISTITUTO PREVIDENZIALE - ELENCO DEI LAVORATORI AGRICOLI - CANCELLAZIONE - OMESSO RICORSO - CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTI COMPIUTI DA AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - TRASFUSI IN PROVVEDIMENTI DEFINITIVI - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA MATERIA - CONSIDERAZIONE AI FINI CIVILI.*
Stato
decisa il 1988-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178348-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - AI DANNI DI ISTITUTO PREVIDENZIALE - ELENCO DEI LAVORATORI AGRICOLI - CANCELLAZIONE - OMESSO RICORSO - CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTI COMPIUTI DA AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - TRASFUSI IN PROVVEDIMENTI DEFINITIVI - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA MATERIA - CONSIDERAZIONE AI FINI CIVILI.*

Gli accertamenti di carattere amministrativo, anche se trasfusi in provvedimenti amministrativi definitivi ed inoppugnabili e recepiti nel processo penale, non hanno efficacia vincolante per il giudice penale. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di truffa ai danni di istituto previdenziale per simulazione del rapporto di lavoro, va escluso qualsiasi rilievo al provvedimento di cancellazione dell'imputato dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ancorché l'interessato non abbia proposto ricorso. D'altra parte, l'accertamento della insussistenza del rapporto di lavoro necessario per la configurazione dell'indicato reato, va condotto con riferimento ai criteri dettati dal codice civile per la qualificazione di un determinato rapporto come rapporto di lavoro. Sul piano probatorio, la confessione resa nel giudizio penale, qualora sia ritenuta sufficiente ai fini della esclusione del rapporto, ha effetto soltanto per l'affermazione della responsabilità penale mentre può assumere valore di piena prova contro l'imputato ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ. limitatamente agli effetti civili, nel caso in cui vi sia stata Costituzione di parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)