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Sez. 1, Sentenza n. 17596 del 20/11/2003 (Rv. 568316 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Valutazione della gravità, univocità e concordanza dei fatti secondari noti per desumerne il fatto principale ignoto - Decisione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca convenuta in revocatoria fallimentare.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568316-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

L'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di cassazione essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione. (Nella specie, i fatti noti dai quali il giudice di merito - adito dalla curatela fallimentare per la revocatoria, ai sensi dell'art. 67 legge fall., di rimesse eseguite dal debitore nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sul conto corrente intrattenuto con la banca - aveva desunto presuntivamente la conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza del cliente, erano rappresentati dalla lettera con cui il debitore proponeva un piano di rientro con versamenti rateali, nonché dal concreto andamento del rapporto di conto corrente, mantenuto aperto soltanto al fine di farvi affluire rimesse solutorie; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto la censura mossa all'impugnata sentenza, escludendo che vizi di incoerenza logica o giuridica nel ragionamento seguito dal giudice di merito potessero essere tratti dall'assenza di protesti od esecuzioni nei confronti del debitore, dalla intervenuta concessione di un credito all'esportazione sulla base di un castelletto di sconto, dalla mancata richiesta di ulteriori garanzie e, infine, dalla ammissione del cliente alla procedura di amministrazione controllata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)