Sez. 3, Sentenza n. 3983 del 18/03/2003 (Rv. 561200 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Deduzione della esistenza di un fatto principale ignoto dall'accertamento di un fatto secondario - Ricorso alla presunzione e valutazione degli elementi presuntivi - Decisione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)
Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto; l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha desunto che tra le parti era intervenuta la risoluzione consensuale di un contratto di cessione d'azienda dalle seguenti circostanze: la cedente aveva agito per la risoluzione del contratto ottenendo il sequestro dei beni e delle attrezzature con l'estromissione della cessionaria; i macchinari e le attrezzature oggetto di contratto leasing, in cui la cessionaria non era subentrata, erano stati recuperati dalla società di leasing; la cessionaria aveva rilasciato i locali locatile da un terzo, così di fatto restituendo l'azienda; la cedente aveva abbandonato il giudizio diretto alla convalida del sequestro e alla risoluzione del contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)