Sez. 3, Sentenza n. 964 del 11/02/1980 (Rv. 404400 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA POSTERIORE ALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE AL RICORRENTE DELLA RICHIESTA DEL PM - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA POSTERIORE ALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE AL RICORRENTE DELLA RICHIESTA DEL PM - INAMMISSIBILITA.*
Per il combinato disposto degli artt 375 e 390 cod proc civ, la rinuncia al ricorso per regolamento di Competenza e inammissibile, ove il relativo atto sia depositato in cancelleria in data successiva a quella della notificazione al ricorrente della richiesta del pubblico ministero.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)