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Sez. 3, Sentenza n. 964 del 11/02/1980 (Rv. 404400 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA POSTERIORE ALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE AL RICORRENTE DELLA RICHIESTA DEL PM - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404400-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA POSTERIORE ALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE AL RICORRENTE DELLA RICHIESTA DEL PM - INAMMISSIBILITA.*

Per il combinato disposto degli artt 375 e 390 cod proc civ, la rinuncia al ricorso per regolamento di Competenza e inammissibile, ove il relativo atto sia depositato in cancelleria in data successiva a quella della notificazione al ricorrente della richiesta del pubblico ministero.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)