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Sez. U, Ordinanza n. 14568 del 11/10/2002 (Rv. 557867 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del pubblico ministero - Notificazione alle parti - Necessità - Conseguenze - Produzione di memorie difensive - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557867-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Anche nel procedimento per regolamento di competenza le conclusioni del pubblico ministero debbono essere notificate alle parti, le quali hanno facoltà di replicare per iscritto non oltre cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall'art. 375 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378, Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)