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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1127 del 17/01/2019 (Rv. 652513 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazione ex art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003 - Diritto alla restituzione delle somme già corrisposte - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652513-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di agevolazioni contributive di cui all'art. 4 della l. n. 350 del 2003, il contribuente che abbia ottemperato integralmente al pagamento dell'obbligazione tributaria ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso sia perché, sotto il profilo testuale, la locuzione "regolarizzare la propria posizione", contenuta nella disposizione di cui innanzi, è riferibile anche all'ipotesi in cui il contribuente abbia provveduto al versamento, sia perché, sotto il profilo logico-sistematico, l'unitarietà dell'agevolazione rende irragionevole ex art. 3 Cost. ritenere esclusi quanti abbiano già pagato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)