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Sez. L, Sentenza n. 11133 del 07/05/2010 (Rv. 613546 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 - Alluvione piemontese del 1994 - Agevolazioni - Estensione a contributi e premi - Sussistenza - Fondamento - Successiva conferma normativa - Art. 3 quater, d.l. n. 300 del 2006, convertito nella legge n. 17 del 2007 - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613546-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, nell'estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi", restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 646 del 1994, in quanto il richiamo dell'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis della medesima legge da parte dell'art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all'individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all'individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l'agevolazione. Tale interpretazione, peraltro, ha trovato espressa e letterale conferma nell'art. 3-quater del d.l. n. 300 del 2006, convertito nella legge n. 17 del 2007, che ha esplicitamente stabilito l'operatività dell'agevolazione "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all'alluvione del Piemonte del 1994" limitatamente alle posizioni per gli anni 1995-1997, senza che possano ritenersi fondati i dubbi sulla costituzionalità della norma, attesa la piena legittimità nella materia civile - alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2006 - di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative (con efficacia retroattiva) ove la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l'interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1995 num. 22, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 reiterazione 0004 90 CORTE COST., Legge 26/02/2007 num. 17 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/1994 num. 646, Decreto Legge 28/12/2006 num. 300 art. 3 quater CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)