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Sez. L, Sentenza n. 564 del 12/01/2011 (Rv. 615932 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Impugnazione della statuizione relativa alle spese processuali - Disciplina sulla liquidazione delle spese - Applicabilità d'ufficio - Sussistenza - Art. 60 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Inclusione.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615932-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In materia di spese giudiziali, il giudice d'appello, ove sia stato investito della cognizione del relativo capo di sentenza, può applicare d'ufficio, senza che ciò comporti una violazione del giudicato o del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tutte le norme di legge che ne regolano la liquidazione, tra le quali va compresa la disposizione di cui all'art. 60, r.d.l. n. 1578 del 1933, che espressamente consente al giudice di ridurre, con decisione motivata, il diritto del difensore all'onorario al di sotto dei minimi tariffari quando la causa risulti di "facile trattazione".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)