Sez. L, Sentenza n. 3323 del 01/06/1984 (Rv. 435357 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Una volta sottoposta al giudice d'appello la questione relativa alla liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, tale giudice - poiché il potere discrezionale è esercitato d'ufficio, sulla base di una semplice domanda e quindi anche in difetto di specifico motivo di impugnazione - non è vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitativa formulate dalla parte. (V 3347/82, mass n 421329; (V 3189/82, mass n 421134; (V 2979/82, mass n 420886).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)