Sez. L, Sentenza n. 2585 del 03/03/1992 (Rv. 476035 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita - Individuazione - Criterio dell'onnicomprensività - Limiti - Ex art. 2120 cod. civ. nel testo sostituito dalla legge n. 297 del 1982.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1975, anche la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione deve essere intesa - come ai fini dell'indennità di buonuscita del personale senza diritto a pensione (artt. 26 e 27 all. A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148) - in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 (vecchio testo) cod. civ.; ne consegue la computabilità di tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, la quale può essere esclusa, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. nel testo sostituito dalla legge n. 297 del 1982 (che, ribadendo il detto principio di onnicomprensività, fa salva la diversa previsione dei contratti collettivi), solo in virtù di disposizioni collettive posteriori alla citata legge, attesa anche la caducazione, ad opera del decimo ed undicesimo comma dell'art. 4 della stessa legge, di tutte le disposizioni legislative e collettive regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)