Sez. L, Sentenza n. 2630 del 19/03/1994 (Rv. 485800 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Indennita di buonuscita - Liquidazione - Criteri - Principio di onnicomprensività ex art. 2121 cod. civ. nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982 - Operatività - Clausole contrattuali contrarie a detto principio - Nullità - Compenso per lavoro straordinario continuativo - Computabilità per il periodo successivo al 31 maggio 1982 - Riviviscenza delle clausole nulle - Inammissibilità.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante (fino al 31 maggio 1982) agli autoferrotranvieri con diritto a pensione; con conseguente nullità, ai sensi del citato art. 2121 e dell'art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che - come l'art. 24 dell'accordo collettivo del 23 luglio 1976 - adottino (ai fini della indennità di buonuscita) una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo. Quest'ultimo compenso è computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo peraltro escludersi sia che l'art. 4, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 abbia un effetto invalidante di tutte le clausole di contratti collettivi stipulati anteriormente sia che la clausola collettiva nulla - come il citato art. 24 - per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all'art. 2121 (vecchio testo) cod. civ. possa rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa legge n. 297 del 1982.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)