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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018 (Rv. 651971 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fallimento - Requisiti per la (non) fallibilità di cui all’art. 1 l.fall. - Onere della prova della non fallibilità in capo all’imprenditore - Sussistenza - Valutazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - Caratteristiche - Approvazione e deposito nel registro delle imprese - Assenza di tali caratteristiche - Conseguenze - Possibilità per il giudice di non tener conto dei bilanci.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651971-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4, Cod. Civ. art. 2435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)