Sez. 1 - , Ordinanza n. 13746 del 31/05/2017 (Rv. 644445 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fallimento - Requisiti per la (non) fallibilità di cui all’art. 1 l.fall. - Onere della prova della non fallibilità in capo all’imprenditore - Sussistenza - Valutazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - Caratteristiche - Approvazione e deposito nel registro delle imprese - Assenza di tali caratteristiche - Conseguenze - Possibilità per il giudice di non tener conto dei bilanci.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4, Cod. Civ. art. 2435
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)