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Sez. 5, Sentenza n. 4508 del 25/02/2009 (Rv. 606769 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Trasferimento di area edificabile in cambio di costruzioni da realizzarsi la cura e spese del cessionario su altra area del cedente - Permuta - Configurabilità - Esclusione - Transazione con rinuncia agli immobili in cambio di una somma di denaro - Aliquota relativa alla rinuncia ai diritti reali - Inapplicabilità - Natura obbligatoria del negozio - Riferimento - Necessità.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606769-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un'area edificabile, in cambio di una costruzione da realizzarsi a cura e spese del cessionario su altra area del cedente, non può integrare una permuta, secondo la previsione dell'art. 1552 cod. civ., qualora il sinallagma negoziale voluto dalle parti si identifichi nel trasferimento della proprietà attuale contro quella della proprietà futura, poichè l'obbligazione di eseguire la costruzione non resta su un piano accessorio e strumentale. Pertanto, il successivo negozio transattivo, con cui il cedente accetti una somma di denaro in luogo degli immobili da costruire, non costituisce atto imponibile con l'aliquota relativa alla rinuncia ai diritti reali, non essendo i beni immobili venuti ad esistenza, e dovendosi fare riferimento al carattere obbligatorio del negozio originariamente stipulato, avente, quanto ai beni stessi, natura di contratto preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)