Sez. U, Sentenza n. 3298 del 12/06/1979 (Rv. 399691 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA - RAPPORTO DEL MEDICO SCOLASTICO CON IL COMUNE - CONFIGURABILITA ALTERNATIVA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO O DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - CONSEGUENTE GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA O DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA - RAPPORTO DEL MEDICO SCOLASTICO CON IL COMUNE - CONFIGURABILITA ALTERNATIVA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO O DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - CONSEGUENTE GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA O DELL'AGO.*
In tema di servizio di medicina scolastica, le prestazioni che un medico effettui, dietro incarico conferitogli dal comune, presso i locali e con le attrezzature che il comune medesimo abbia predisposto in attuazione del DPR 11 febbraio 1961 n 264 e del DPR 22 dicembre 1967 n 1518, nonche con corrispettivo ed orario predeterminati, possono integrare tanto un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora siano caratterizzate da subordinazione e concreto inserimento del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente territoriale, quanto un rapporto privatistico di lavoro autonomo professionale, come tale devoluto alla cognizione del giudice ordinario, qualora vengano a difettare gli indicati requisiti del vincolo impiegatizio, perche il medico, in relazione ai patti intercorsi ed alle sostanziali modalita di attuazione del rapporto, resta sottratto disciplinarmente e funzionalmente ai poteri ed alle direttive degli organi comunali. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno ritenuto che il rapporto impiegatizio, fra il comune di Milano ed alcuni medici scolastici, si fosse trasformato in rapporto autonomo professionale, dopo che, in attuazione dell'accordo intervenuto fra il comune stesso e l'ordine dei medici in data 15 gennaio 1970, il rapporto fra i medici e l'ente si era modificato nel senso della seconda delle indicate ipotesi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 11/02/1961 num. 264, DPR 22/12/1967 num. 1518, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)