Sez. U, Sentenza n. 1154 del 16/02/1984 (Rv. 433290 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI LAVORATIVE ESPLETATE DA UN MEDICO IN CORRELAZIONE AI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RAPPORTO D'OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI GIURISDIZIONE SULLE RELATIVE CONTROVERSIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI LAVORATIVE ESPLETATE DA UN MEDICO IN CORRELAZIONE AI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RAPPORTO D'OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI GIURISDIZIONE SULLE RELATIVE CONTROVERSIE.*
Le prestazioni lavorative espletate da un medico in favore di un ente pubblico non economico, in correlazione dei suoi compiti istituzionali in tema di tutela della salute, esulano dal rapporto di pubblico impiego ed integrano un rapporto di prestazione d'opera professionale, come tale devoluto alla cognizione del giudice ordinario, qualora, pur essendo caratterizzate da collaborazione continuativa e coordinata, secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., ovvero anche da assenza di rischio economico, predeterminazione del compenso ed osservanza di orario, o da altri connotati tipici del rapporto di impiego (conservazione del posto per determinate assenze, concessione di permessi ecc.), manchino del requisito della subordinazione, cioè dell'assoggettamento gerarchico del lavoratore a direttive del datore di lavoro strettamente inerenti allo svolgimento delle prestazioni medesime e diverse da quelle generali attinenti alle esigenze di organizzazione e funzionalità del pubblico servizio. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento di giurisdizione, hanno ravvisato un rapporto d'opera professionale fra il comune di Milano ed i medici scolastici aderenti alla convenzione stipulata da detto comune con l'ordine provinciale dei medici il 15 gennaio 1970). (V 1152/82, mass n 419034; (V 3298/79, mass n 399691).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 11/02/1961 num. 264, DPR 22/12/1967 num. 1518, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)