Sez. 4, Sentenza n. 12685 del 24/03/2026 Cc. (dep. 07/04/2026) Rv. 289727-01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Ipotesi di cui all'art. 603-bis, comma primo, n. 2), cod. pen. - Lavoratori subordinati che svolgono mansioni prevalentemente manuali nell'erogazione di servizi - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, comma primo, n. 2), cod. pen. trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del sostantivo manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, anche nel settore terziario, svolgano attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale. (Fattispecie relativa a lavoratori, cd. pompisti, addetti a pompa di distributore di carburante presso una stazione di servizio).
Cod. Pen. art. 603 bis com. 1 lett. 2, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 12, Legge 14/09/2011 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/2016 num. 199 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)