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Sez. 2, Sentenza n. 43662 del 18/09/2024 Cc. (dep. 28/11/2024) Rv. 287086-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Fattispecie di cui all'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. - Lavoro intellettuale - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287086-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati).

Cod. Pen. art. 603 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)