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Sez. U, Sentenza n. 926 del 15/02/1982 (Rv. 418791 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - VICE DIRETTORE DI COMPARTIMENTO - LIMITAZIONI EX DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 FEBBRAIO 1964 - CADUCAZIONE - STATUTO APPROVATO CON D.P.R. N. 1720 DEL 1965.*
Stato
decisa il 1982-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418791-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - VICE DIRETTORE DI COMPARTIMENTO - LIMITAZIONI EX DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 FEBBRAIO 1964 - CADUCAZIONE - STATUTO APPROVATO CON D.P.R. N. 1720 DEL 1965.*

La rappresentanza processuale attiva e passiva dell'ente nazionale per l'energia elettrica, che l'art. 14 lett. L) dello statuto dell'ente medesimo, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1965 n. 1720, conferisce al direttore di compartimento, nell'ambito della circoscrizione territoriale ed in relazione agli affari di sua Competenza, deve ritenersi automaticamente estesa al Vice-direttore di compartimento, per il caso di assenza od impedimento del primo, integrando ciò una conseguenza naturale dell'attribuzione a detto Vice-direttore della qualità di vicario, per l'espletamento, sia pure in via secondaria e con il ruolo di supplenza, delle stesse funzioni del titolare dell'ufficio. L'Esercizio di tale potere di rappresentanza processuale, da parte del Vice-direttore di compartimento, non è soggetto, dopo l'entrata in vigore del predetto statuto, alle limitazioni in precedenza fissate dalla delibera del consiglio di amministrazione del 7 febbraio 1964 (firma degli Atti anche da parte di un direttore di centro o di settore), atteso che le Disposizioni di questa delibera, in tema di organizzazione dell'ENEL, hanno carattere meramente interinale, e restano caducate per effetto dell'approvazione dello statuto stesso. (Conf 5958/80, mass n 409746; (contra 4349/80, mass n 408215).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., DPR 15/12/1962 num. 1670 art. 5, DPR 15/12/1962 num. 1670 art. 11, DPR 21/12/1965 num. 1720 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)