Sez. L, Sentenza n. 5958 del 06/11/1980 (Rv. 409746 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE.*
Anche dopo l'entrata in vigore dello statuto dell'ENEL approvato con DPR 21 dicembre 1965 n 1720, sono legittimati ad agire in giudizio in rappresentanza dell'ente, per gli affari di loro Competenza territoriale, i direttori di compartimento e, in caso di loro assenza o impedimento, i Vice direttori con firma congiunta di un direttore di centro o di settore, come prescritto dalla delibera del consiglio di amministrazione del 7 febbraio 1964 (pubblicata sulla gu del 14 febbraio 1964) non espressamente abrogata dallo statuto, ed in base ai principi generali di diritto amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., DPR 21/12/1965 num. 1720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)