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Sez. 3, Sentenza n. 27 del 25/06/1971 Ud. (dep. 11/01/1972) Rv. 119696 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - FACOLTA DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESATTEZZA DELLA FORMULA ASSOLUTORIA - NECESSITA DI INTERESSE PER LA TUTELA CIVILISTICA - FORMULE ASSOLUTORIE E SUSSISTENZA O NON DELL'INTERESSE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119696-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - FACOLTA DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESATTEZZA DELLA FORMULA ASSOLUTORIA - NECESSITA DI INTERESSE PER LA TUTELA CIVILISTICA - FORMULE ASSOLUTORIE E SUSSISTENZA O NON DELL'INTERESSE - FATTISPECIE.*

Con la sentenza n 1 del 15 gennaio 1970 della Corte costituzionale l'art 195 cod proc pen e stato adeguato all'art 111 cost riconoscendo alla parte civile il diritto di ricorrere per Cassazione per violazione di legge, sempreche vi sia un interesse alla esattezza della formula assolutoria terminale, in funzione delle diverse conseguenze civilistiche che ne scaturiscono. Vi e tale interesse nel caso che l'imputato sia stato assolto perche il fatto non sussiste o perche non l'ha commesso o per insufficienza di prove sul fatto; non sussiste tale interesse, invece, nel caso in cui l'imputato sia stato assolto perche il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove sull'elemento psicologico o per una causa di improcedibilita o per una causa sopravvenuta di Estinzione del reato. Infatti, in queste ultime ipotesi la formula di assoluzione non pregiudica gli interessi della parte civile, mentre nelle ipotesi in precedenza esposte, precludendo la formula assolutoria l'Esercizio dell'Azione riparatoria in Sede civile, non puo contestarsi alla parte civile il diritto di invocare, a tutela dei suoi interessi di natura civilistica, la sostituzione della formula censurata con altra formula, egualmente assolutoria. (nella fattispecie la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice perche dichiarasse la colpevolezza dell'imputato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)