Sez. 3, Sentenza n. 474 del 18/01/1983 (Rv. 425271 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER L'AMMONTARE DEL REDDITO DEL CONDUTTORE - VALUTAZIONE DI TALE REDDITO - MOMENTO RILEVANTE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER L'AMMONTARE DEL REDDITO DEL CONDUTTORE - VALUTAZIONE DI TALE REDDITO - MOMENTO RILEVANTE.*
In tema di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, per avere il conduttore un reddito superiore a quello stabilito nel provvedimento legislativo applicabile al caso, la valutazione deve essere fatta con riguardo al momento della decisione involgendo questioni che realizzano, sotto l'aspetto processuale, le condizioni dell'Azione proposta. (alla stregua del suddetto principio, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del merito il quale aveva valutato la situazione economica del conduttore con riferimento ai redditi dallo stesso percetti l'anno antecedente a quello della proposizione della domanda, senza considerare le variazioni in aumento intervenute successivamente). (Conf 4694/81, mass n 415420 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/06/1974 num. 236 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)