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Sez. 2, Sentenza n. 2877 del 05/11/1973 (Rv. 366479 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - FUNZIONE DI LITIS DENUNTIATIO - DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE - QUALITA DI PARTE - PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366479-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - FUNZIONE DI LITIS DENUNTIATIO - DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE - QUALITA DI PARTE - PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA - NECESSITA.*

Nell'ipotesi di cause scindibili di cui all'art 332 cod proc civ, cioe di cause cumulate nello stesso processo per un semplice rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione o la sua conoscenza adempiono la funzione della litis denuntiatio allo scopo di attuare la concentrazione, nel tempo, di tutti i gravami contro la medesima sentenza. In tal caso il destinatario della notificazione o colui che comunque ne ha la conoscenza, non diviene per cio solo parte nella fase di impugnazione, salvo che non intervenga, proponendo una propria impugnazione di carattere incidentale autonomo, condizionata, come tale, al rispetto del termine previsto dall'art 325 cod proc civ. (Conf 2655/70, mass n 349082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)