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Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 12/12/1970 (Rv. 349082 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - NATURA DI 'LITIS DENUNTIATIÒ - FINALITA - POSIZIONE DEL DESTINATARIO.*
Stato
decisa il 1970-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349082-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI - NATURA DI 'LITIS DENUNTIATIÒ - FINALITA - POSIZIONE DEL DESTINATARIO.*

Nelle cause scindibili, la notificazione dell'atto di appello alle parti non appellanti risponde al principio dell'unicita del giudizio di gravame, fissato dall'art 335 cod proc civ. si tratta di una semplice denuntiatio litis, avente nei confronti degli altri soccombenti il carattere di una provocatio ad agendum, e come tale non richiede una vocatio in jus. Colui che riceve tale notificazione non diviene percio solo parte nel giudizio di gravame, neppure in senso meramente formale, e la notificazione vale ad invitarlo a proporre la sua impugnazione nello stesso processo, qualora desideri impugnare la sentenza e sia ancora in tempo per farlo. (V 3812'68, mass n 337239).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)