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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4254 del 13/02/2019 (Rv. 652653 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE | Marchio geografico – Nozione – Espressione descrivente caratteristica morfologica del terreno – Natura di marchio debole – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652653-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE

Il marchio geografico, o toponimo, si caratterizza perché opera riferimento ad una determinata località geografica che, di regola, non ha specifica capacità distintiva, indicando semplicemente la provenienza di un prodotto; non ha natura di marchio geografico l'espressione descrittiva della caratteristica morfologica di un elemento della natura, come la conformazione del terreno, che costituisce invece mero termine del linguaggio comune. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non abbia natura di marchio geografico, e si risolva in un marchio "debole", quello realizzato servendosi dell'espressione "borro", termine con cui si designa un fosso scavato dalle acque in un luogo scosceso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 29, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 30, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)