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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12368 del 18/05/2018 (Rv. 648933 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - COMPLESSO | Marchio complesso - Accertamento della sua natura di marchio forte o debole - Criteri distintivi - Marchio di insieme - Differenza.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648933-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - COMPLESSO

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 22, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)