Sez. 3, Sentenza n. 26158 del 12/12/2014 (Rv. 633786 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Polizza fideiussoria - Esclusione - Presupposti - Onere del creditore - Azione di accertamento negativo - Ininfluenza - Fondamento.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il creditore che escute una polizza fideiussoria é tenuto a provare i presupposti per l'operatività della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)