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Sez. 3, Sentenza n. 26158 del 12/12/2014 (Rv. 633786 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Polizza fideiussoria - Esclusione - Presupposti - Onere del creditore - Azione di accertamento negativo - Ininfluenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633786-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il creditore che escute una polizza fideiussoria é tenuto a provare i presupposti per l'operatività della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)