Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16917 del 04/10/2012 (Rv. 624120 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione di accertamento negativo - Ripartizione dell'onere probatorio - Individuazione.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)