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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16917 del 04/10/2012 (Rv. 624120 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Azione di accertamento negativo - Ripartizione dell'onere probatorio - Individuazione.
Stato
decisa il 2012-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624120-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)