Sez. 1, Sentenza n. 2417 del 03/02/2006 (Rv. 588800 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Permesso di soggiorno - Rilascio o rinnovo - Requisiti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato - Disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno - Valutazione - Epoca di riferimento - Momento della decisione della P.A. sull'istanza relativa al titolo di soggiorno.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di permanenza in Italia dello straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso è stato rilasciato, è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili; tra i requisiti richiesti per l'ingresso in Italia è inclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo testo normativo, la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 5, in tema di verifiche demandate all'autorità di pubblica sicurezza, emerge dal complesso delle disposizioni citate che il possesso da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti deve essere riferito al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo e che, tuttavia, si deve tenere conto dei nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Di conseguenza, la valutazione va riferita non al momento in cui viene presentata la domanda da parte dello straniero, bensì al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi su di essa, occorrendo fare riferimento non alla situazione pregressa, ma alle condizioni attuali dello straniero.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)