Sez. 1, Sentenza n. 4752 del 23/03/2012 (Rv. 622182 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Rinnovo del permesso di soggiorno - Criteri più restrittivi per "ius superveniens" - Immediata applicabilità - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, è legittimo il provvedimento della questura che neghi il rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo applicabile lo "ius superveniens" portato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che limita i casi di inespellibilità dello straniero convivente con cittadino italiano alle sole ipotesi di parentela entro il secondo grado e non più, come per il passato, entro il quarto grado; infatti l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 espressamente ricollega il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato e tali requisiti non possono che essere quelli previsti dalla legge nel momento del rilascio del provvedimento di rinnovo e non dell'avvio del procedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)