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Sez. 5, Sentenza n. 1342 del 30/10/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289191-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - Bancarotta impropria da operazioni dolose - Concorso formale - Esclusione - Concorso materiale - Configurabilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289191-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall., ostandovi il diverso ambito delle due fattispecie, mentre è configurabile il concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., siano state realizzate anche differenti ed autonome condotte dolose che abbiano cagionato il fallimento. (In motivazione, la Corte ha osservato che il reato di bancarotta fraudolenta postula il compimento di atti idonei a creare pericolo per le ragioni creditorie, anche se non siano stati causa del fallimento, mentre la bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall. ha ad oggetto atti che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento).

Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)