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Sez. 5, Sentenza n. 34559 del 19/05/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248167 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. - Concorso formale - Ammissibilità - Esclusione - Concorso materiale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248167-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, mentre deve escludersi il concorso formale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., il concorso materiale, invece, può configurarsi soltanto se, oltre ad azioni comprese nello specifico schema della bancarotta "ex" art. 216 l. fall., si siano verificati differenti e autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico-finanziario della società - siano stati causa del fallimento. (Nella specie, il giudice di merito si era limitato a verificare separatamente la riconducibilità alle due diverse ipotesi delittuose dei fatti contestati, senza interrogarsi sull'effettiva autonomia delle condotte, così pervenendo alla condanna per entrambi i titoli di reato contestati, sia pure unificati dal vincolo della continuazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)