Sez. 5 - , Sentenza n. 15341 del 06/06/2019 (Rv. 654154 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Maggiore IRES/IRPEG per indeducibilità IRAP - Rimborso - Disciplina ex art. 2 del d.l. n. 201 del 2001 - Applicabilità limitata - Termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Pendenza - Disciplina ex art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di rimborso di maggiore IRES/IRPEG versata per effetto della mancata deduzione dell'IRAP, poiché la disciplina retroattiva introdotta dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 (cd. "Salva Italia"), conv. in l. n. 214 del 2011, trova applicazione limitata ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, resta ferma la disciplina dell'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque presentata, entro il succitato termine, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del dieci per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)