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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11087 del 19/04/2019 (Rv. 653666 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Base imponibile - Deducibilità del costo del lavoro dipendente - Disciplina intertemporale.
Stato
decisa il 2019-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653666-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando invece ferma la disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n.185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, in relazione ai medesimi periodi di imposta per i quali fosse stata già presentata, entro il termine di cui al detto art. 38, istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)