Sez. 1, Sentenza n. 8920 del 22/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170672 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE - ESCLUSIONE DELLA IPOTESI ATTENUATA DI MODICA QUANTITÀ - FONDAMENTO.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE - ESCLUSIONE DELLA IPOTESI ATTENUATA DI MODICA QUANTITÀ - FONDAMENTO.*
La mancata previsione come fattispecie autonoma più attenuata della importazione di modica quantità di sostanze stupefacenti è da ascrivere alla esigenza di reprimere con maggiore rigore le attività illecite primarie concernenti le sostanze stupefacenti (importazione, produzione, fabbricazione, estrazione e coltivazione) rispetto a quelle secondarie del mero acquisto, detenzione, commercio e trasporto, in quanto le prime sono dirette a creare nuove disponibilità per il mercato e la circolazione della droga nel territorio dello stato.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)