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Sez. 6, Sentenza n. 17740 del 21/09/1989 Ud. (dep. 22/12/1989) Rv. 182911 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELLA IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182911-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELLA IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - RATIO.*

La mancata previsione nel reato d'importazione di sostanze stupefacenti delle ipotesi - attenuatrice e scriminatrice - della modica quantità risponde alla ratio che ispira la disciplina penale della legge 22 dicembre 1975, n. 685, la quale ha inteso reprimere con maggior rigore le condotte ritenute più gravi perché dirette ad accrescere la disponibilità, nel mercato, degli stupefacenti - o comunque suscettibili di presentare un tale pericolo - e ad alimentare quindi il tristo fenomeno del commercio e della diffusione della droga (coltivazione, produzione, estrazione, importazione ed esportazione). In sostanza, il legislatore ha ritenuto che le cosiddette attività illecite primarie costituissero un pericolo maggiore rispetto alle altre e giustificassero l'adozione per esse del trattamento sanzionatorio più grave, indipendentemente dalla quantità della sostanza oggetto di esse e dall'uso o destinazione della sostanza stessa. (Conf mass n 179200; (Conf mass n 170956; (Conf mass n 170672; (Conf mass n 159872).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)