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Sez. 3, Sentenza n. 959 del 10/05/1967 (Rv. 327205 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - PERFEZIONAMENTO.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327205-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - PERFEZIONAMENTO.*

La remissione del credito, che costituisce una Forma particolare di rinuncia, e un negozio unilaterale, che si perfeziona, acquistando efficacia giuridica, mediante la sola comunicazione al debitore, senza che occorra l'accettazione di costui, avente l'unica funzione di rendere irrevocabile l'atto remissorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)