Sez. 3, Sentenza n. 959 del 10/05/1967 (Rv. 327205 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - PERFEZIONAMENTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - PERFEZIONAMENTO.*
La remissione del credito, che costituisce una Forma particolare di rinuncia, e un negozio unilaterale, che si perfeziona, acquistando efficacia giuridica, mediante la sola comunicazione al debitore, senza che occorra l'accettazione di costui, avente l'unica funzione di rendere irrevocabile l'atto remissorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)