Sez. 1, Sentenza n. 932 del 04/04/1973 (Rv. 363300 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - RINUNZIA AD UN CREDITO VERSO IL COMUNE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI INTERESSI - CONDIZIONI - LETTERA DI RINUNZIA INDIRIZZATA AL SINDACO A TITOLO PERSONALE E TRASMESSA AL COMUNE DOPO LE ELEZIONI - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - RINUNZIA AD UN CREDITO VERSO IL COMUNE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI INTERESSI - CONDIZIONI - LETTERA DI RINUNZIA INDIRIZZATA AL SINDACO A TITOLO PERSONALE E TRASMESSA AL COMUNE DOPO LE ELEZIONI - IRRILEVANZA.*
Non sussistono gli estremi di una ineleggibilita per lite pendente con il comune quando, pur constando una formale pendenza della lite, al contrasto d'interessi che di essa costituisce il contenuto siasi gia posto termine, ad esempio come risultato di una rinunzia. Peraltro, trattandosi di lite concernente un credito nei confronti del comune, affinche una lettera di rinunzia del creditore abbia l'effetto di rendere eleggibile quest'ultimo a consigliere comunale occorre ch'essa sia inequivocabilmente indirizzata alla controparte ed a quest'ultima sia pervenuta in tempo utile anteriore alle elezioni; e cio sia che si tratti di dichiarazione stragiudiziale intesa a una rinunzia agli Atti del giudizio (salva in tale ipotesi la necessita, per il suo perfezionamento, di una produzione nel processo e se del caso, a sensi dell'art 306 cod proc civ, di un'accettazione della controparte) , sia che si tratti di atto di rinunzia alla pretesa sostanziale, che, riguardando un credito, deve considerarsi atto recettizio, a sensi dell'art 1236 cod civ. non puo pertanto ritenersi aver rimosso la causa di ineleggibilita la lettera di rinunzia indirizzata al sindaco a titolo 'personalè, e da lui trasmessagli agli Atti del comune in data posteriore alle elezioni. (V sulla prima parte, 1458/69, mass n 340246; 2592/70, mass n 348968; (V sulla prima parte 528/63; 76/58; sulla seconda parte, (sulla seconda parte 1299'70, mass n 347004; 3024'67, mass n 330748; (sulla seconda parte, 459'69, mass n 338544; 2111'68, mass n 334265; (sulla seconda parte 959'67, mass n 327205; 1047'66, mass n 322101; (sulla seconda parte, 890 e 592'62; 1924'50; 1531'61; 3130'52; (sulla seconda parte, 2571'38; 2585'36).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1236, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)