Sez. 2, Sentenza n. 1191 del 20/06/1967 Ud. (dep. 07/11/1967) Rv. 105905 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - DISTINZIONE TRA ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE - IDONEITA DEGLI ATTI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - DISTINZIONE TRA ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE - IDONEITA DEGLI ATTI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Nel delineare la figura del tentativo punibile, il vigente codice prescinde dalla nozione di atto esecutivo, e percio anche Atti meramente preparatori possono dar vita al reato tentato, purche idonei allo scopo cui sono univocamente diretti. Siffatta idoneita, peraltro, consistente nell'attitudine causale degli Atti medesimi a produrre l'evento delittuoso, deve essere valutata con un giudizio ex ante, con riferimento alla completezza dell'Azione criminosa e non gia isolando gli Atti posti in essere dall'agente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)