diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8282 del 16/09/1996 (Rv. 499602 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Durata legale minima - Sostituzione convenzionale con una condizione risolutiva - Ammissibilità - Persistenza del rapporto oltre la scadenza - Configurabilità - Impossibilità dell'avveramento della condizione - Termine di durata legale - Riviviscenza - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499602-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

L'art.67 legge 27 luglio 1978 n. 392, in materia di locazione, stabilisce la durata legale minima dei contratti, ma non preclude alle parti di un contratto in corso di sostituire tale termine con una condizione risolutiva, in questo caso il rapporto contrattuale permane anche oltre la scadenza legale, fino al verificarsi della condizione: Qualora, invece, la condizione non possa più verificarsi, tornerà ad applicarsi il termine di durata legale, con decorrenza dal momento in cui è divenuto impossibile l'avveramento della condizione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)