Sez. 3, Sentenza n. 3442 del 21/06/1979 (Rv. 399859 - 01)
LOCAZIONE - AFFITTO - SENZA DETERMINAZIONE DI TEMPO - PREAVVISO - DISDETTA - DURATA DELLA LOCAZIONE - DURATA MASSIMA - RINNOVAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE IL DIVIETO PER IL LOCATORE DI DARE DISDETTA ALL'AFFITTUARIO E LA FACOLTA PER L'AFFITTUARIO DI RESTITUIRE IL BENE SECONDO IL PROPRIO LIBERO VOLERE - CONDIZIONE SOSPENSIVA POTESTATIVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DIRITTO POTESTATIVO DELLO AFFITTUARIO - NATURA - RECESSO UNILATERALE CONVENZIONALE - EFFETTI - VALIDITA DELLA CLAUSOLA - LIMITE TEMPORALE EX ART 1573 COD CIV - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - AFFITTO - SENZA DETERMINAZIONE DI TEMPO - PREAVVISO - DISDETTA - DURATA DELLA LOCAZIONE - DURATA MASSIMA - RINNOVAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE IL DIVIETO PER IL LOCATORE DI DARE DISDETTA ALL'AFFITTUARIO E LA FACOLTA PER L'AFFITTUARIO DI RESTITUIRE IL BENE SECONDO IL PROPRIO LIBERO VOLERE - CONDIZIONE SOSPENSIVA POTESTATIVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DIRITTO POTESTATIVO DELLO AFFITTUARIO - NATURA - RECESSO UNILATERALE CONVENZIONALE - EFFETTI - VALIDITA DELLA CLAUSOLA - LIMITE TEMPORALE EX ART 1573 COD CIV - SUSSISTENZA.*
Nella clausola contrattuale, con cui mentre il locatore di un immobile e obbligato a non dare disdetta all'affittuario, a questo e consentito di restituire il bene secondo il suo libero volere, non puo ravvisarsi una condizione sospensiva potestativa, che e quella che rimette all'arbitrio dell'obbligato l'inizio di efficacia di un nuovo rapporto, giacche con la cennata pattuizione, sul presupposto della convenuta continuita del rapporto originario, anche oltre le scadenze periodiche annuali, e conferito all'affittuario il potere di risolverlo ad nutum. Pertanto, tale diritto potestativo dello affittuario va qualificato come recesso unilaterale convenzionale il cui Esercizio ha l'effetto di incidere sul rapporto obbligatorio, rescindendolo senza colpire il sinallagma generico contrattuale, ed il relativo patto e pienamente legittimo e valido, ancorche nei limiti temporali del trentennio a norma dell'art 1573 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 1616
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)