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Sez. 3, Sentenza n. 17157 del 03/12/2002 (Rv. 558938 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO | Forma scritta - Necessità - Conferimento di procura per il compimento dell'atto di costituzione in mora - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558938-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO

La forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall'art. 1324 cod. civ., alla disciplina propria dei contratti ne consegue che la procura per la costituzione in mora ben può risultare da un comportamento univoco e concludente posto in essere anche da un mandatario, idoneo - secondo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)