Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009 (Rv. 607062 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO | Forma scritta - Necessità - Conferimento di procura per il compimento dell'atto di costituzione in mora - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO
La forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non è prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'articolo 1324 cod. civ., in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, alla disciplina propria dei contratti. Ne consegue che la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo - secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)