Sez. L, Sentenza n. 331 del 16/01/1979 (Rv. 396420 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITA PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - ORDINE RELATIVO - FORME - VALIDITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITA PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - ORDINE RELATIVO - FORME - VALIDITA - CONDIZIONI.*
L'ordine di trasferimento di un lavoratore da una unita produttiva ad un'altra, a norma dell'art 2103 cod civ, nel testo sostituito dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, puo essere comunicato anche oralmente - salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi intervenuti fra le parti e salve le piu favorevoli previsioni contenute nella contrattazione collettiva, nonche le particolari Disposizioni legge - ma per la sua validita occorre non solo la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'impresa - la cui Mancanza determina la nullita del trasferimento stesso - ma altresi che tali ragioni oggettive siano controllabili dagli interessati, come risulta dal participio "comprovate" riferito alle predette ragioni. A tal fine - in presenza di una lacuna esistente nella formulazione della norma - si deve fare ricorso all'analogia con riferimento alle Disposizioni contenute nell'art 2, commi secondo e terzo, della legge 15 luglio 1966 n 604 e ritenere, pertanto, che l'imprenditore, ove sia richiesto dal prestatore di lavoro nel termine di otto giorni dalla comunicazione (anche orale) del disposto trasferimento ad altra unita produttiva, deve rendere noti al medesimo, entro i cinque giorni, i motivi del trasferimento stesso, in Mancanza di che questo rimane privo di efficacia giuridica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)