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Sez. L, Sentenza n. 3249 del 29/05/1985 (Rv. 440916 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440916-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE DA UN'UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'art. 2103 cod. civ. - nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 - non sottrae al potere discrezionale del datore di lavoro la facoltà di determinare il luogo di prestazione del lavoro in relazione all'ambito ed alle necessità dell'impresa, o di trasferire il dipendente da un'unità produttiva ad un'altra, quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che per norma di contratto collettivo o individuale non venga stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo. Pertanto, il trasferimento deve ritenersi legittimo ove determinato da effettive esigenze aziendali, le quali vanno provate dal datore di lavoro, restando precluso al giudice il Sindacato sull'opportunità o sull'adeguatezza della scelta operata dallo imprenditore nell'Esercizio di poteri a lui esclusivamente riservati dalla Costituzione (art. 41, primo comma). (V 1738/82, mass n 419578; (V 3219/79, mass n 399589; (V 331/79, mass n 396420; (V 331/79, mass n 396421).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)