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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019 (Rv. 652710 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Autosufficienza - Trascrizione delle relate di notifica - Necessità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652710-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del motivo, con cui era stata denunciata l'erroneità della decisione impugnata, che aveva affermato la nullità della notifica di una cartella di pagamento, stante l'illeggibilità della firma del destinatario e l'omessa indicazione della sua qualifica - osservando che la mera trascrizione della relata di notifica non avrebbe potuto aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)